FAQ

Si riportano i quesiti pervenuti dagli iscritti e le relative  risposte della Commissione Bonus Superbonus:

  • Marzo 2023
  1. Si tratta di  un progetto di manutenzione straordinaria di un appartamento, una sostanziale ristrutturazione compresa tutta la parte riguardante gli impianti: elettrico, idrico e un nuovo impianto di raffrescamento e riscaldamento in sostituzione del vecchio (6 nuovi split con unità esterna chiller in sostituzione del vecchio formato da uno split e una vecchia unità esterna). Per poter usufruire delle agevolazioni il committente sta utilizzando bonus casa 50% (intervento 17 massimale 96.000) per le parti edili ed ecobonus 65% (intervento 7 massimale 46.153,84) per la sostituzione di impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore (il nuovo sistema indicato prima) comprese tutte le opere propedeutiche per la realizzazione dell’impianto. Nell’appartamento è già presente un sistema di riscaldamento invernale, oltre a quello gia citato, ed è il riscaldamento centralizzato del condominio con caldaia a gasolio e come terminali i classici caloriferi in ghisa, sostituiti nella ristrutturazione con nuovi dotati di valvola termostatica. La  domanda è la seguente: Il caso, rientra, per la parte dell’ecobonus al 65, negli interventi finanziabili? Il dubbio nasce dalla presenza di un solo vecchio split da sostituire con unità esterna (la legge non parla di grandezza del vecchio impianto quindi dovrebbe rientrare) e dalla presenza di un altro impianto di riscaldamento (anche qui la legge parla di sostituzione integrale o parziale quindi dovrebbe essere soddisfatta). Altro dubbio, poi sciolto con l’ausilio del parere di altri colleghi, è se le opere edili propedeutiche alla realizzazione dell’impianto rientrano all’interno del 65 (la legge parla di intervento in generale e quindi anche tutte le opere necessarie alla realizzazione dello stesso).

    (risposta) Se esiste un impianto di riscaldamento centralizzato, non si ritiene agevolabile la sostituzione del singolo split dell’appartamento, in quanto si ritiene una forzatura poterlo considerare come estensione dell’impianto centralizzato stesso. Premesso che nel caso di specie, l’opera non possa beneficiare del “risparmio energetico”, si risponde comunque alle successive domande. Si chiede se il solo split possa giustificare la sostituzione con un chiller e sei terminali interni: la risposta non può essere positiva perchè nel caso di generatore sostituito, la potenza del nuovo generatore non può superare per più del 10% la potenza del generatore pre-esistente. In merito all’ultima domanda, tutte  le opere propedeutiche all’opera agevolata, sono sempre ammissibili: quindi nel caso di specie, se l’intervento fosse stato ammissibile alla misura sul “risparmio energetico”, anche le opere edili avrebbero potuto beneficiare della medesima aliquota di detrazione.

  2. progetto di ristrutturazione con efficientamento energetico di 2° livello  di un fabbricato di civile abitazione monofamiliare con cortile interno.Il cliente intende ristrutturare il fabbricato in questione composto da piano terra non residenziale (tranne un ambiente indicato come studio), primo piano residenziale e piano sottotetto (non residenziale), all’interno del fabbricato è presente una scala di collegamento dei vari piani e una scala esterna di accesso al primo piano all’interno del cortile.-Il progetto di ristrutturazione, per quanto riguarda la parte edile (Bonus casa 50%), prevede: – al piano terra l’apertura di varchi interni per creare un unico ambiente cantina , un nuovo infisso verso il cortile interno, l’innalzamento del pavimento di circa 30 cm per arrivare alla quota del cortile, l’inserimento di due nuovi infissi interni per la creazione del nuovo ingresso alla casa lato cortile e un nuovo infisso per separare la zona studio dalla cantina. Al primo piano alcune piccole variazioni interne per distribuire meglio la zona residenziale. Lato cortile, demolizione della scala di accesso al primo piano (vecchia entrata al piano residenziale). E’ previsto, inoltre, il rifacimento dei bagni compresi gli impianti e il nuovo impianto elettrico. Per quanto riguarda la parte di efficientamento energetico di 2° livello (Superbonus 90%) si prevede: – La sostituzione degli infissi esterni attraverso la risagomatura dei varchi, rispettando i rapporti aeroilluminanti e non superando i mq ante opera.Nuovo impianto fotovoltaico. Cappotto esterno entro il 50% dell’involucro. La sostituzione dell’impianto di riscaldamento, ora presente impianto a gasolio nel primo piano e caminetti con utilizzo di biomasse nel piano terra, con nuovo impianto a pavimento. Per poter operare al meglio con i vari bonus, si chiedono ragguagli riguardo alle tempistiche delle due pratiche e i margini di intervento:  1- Qual é la scelta giusta tra il procedimento A o B

    (A) Procedere prima con una DUA di ristrutturazione edilizia a 20 giorni per eseguire le opere edili, completare questi lavori ed eseguire l’accatastamento finale. Successivamente procedere con la Cilas superbonus per la sostituzione degli infissi, la sostituzione dell’impianto di riscaldamento, da gasolio/biomassa a riscaldamento a pavimento, e la realizzazione del nuovo impianto fotovoltaico.

    (B) Procedere con i lavori parallelamente, visto le interferenze tra alcune lavorazioni, ma ci viene sconsigliato da altri colleghi in quanto, per l’allaccio al nuovo impianto fotovoltaico, viene richiesta la planimetria catastale e dovendo apportare modifiche alla stessa si conviene nel realizzare prima le opere di ristrutturazione (50%) con il nuovo accatastamento e poi quelle di efficientamento energetico (90%).

    2 – Altro dubbio riguarda la possibilità di estendere oltre che al primo piano anche al piano terra le lavorazioni per l’efficientamento energetico (cappotto, collegamento con impianto fotovoltaico, sostituzione infissi e riscaldamento a pavimento, 90%) anche se trattasi di superficie non residenziale. Viene evidenziata la possibilità dell’estensione a questa parte del fabbricato in quanto facente parte di un involucro edilizio unico ed essendo collegato il piano terra al primo piano attraverso una scala interna, per quanto riguarda il riscaldamento a pavimento anch’esso reputo sia possibile farlo in quanto già presenti due caminetti come detto prima e quindi andrebbero in sostituzione.

    Vi chiedo cortesemente di darmi parere a riguardo, se operare come nel punto A o nel punto  B e se il punto 2 va bene per estendere l’efficientamento energetico all’intero involucro edilizio.

    (risposta) Il quesito è lungo, ma descrive in modo appropriato la condizione tale da permettere una risposta attendibile.Possiamo dividerlo in due parti, la prima relativa al procedimento amministrativo da seguire.

    La strada che si consiglia, per essere in linea con le normative di settore anche nell’ambito del procedimento edilizio, è quella di seguire una terza via senza frazionare gli interventi in più pratiche edilizie:

    • avviare una pratica suape indicando tutti gli interventi di progetto, in funzione delle definizioni di interventi cos’ come previsti dall’art. 3 del Testo Unico dell’Edilizia. Nel caso di specie, si dovrà spuntare la casella relativa alla ristrutturazione edilizia, e anche quella relativa alla manutenzione straordinaria.
    • Nella schermata successiva, si potranno spuntare tutti gli interventi del cantiere: 
      • CILA (F13)
      • CILAS (F50)
      • Ristrutturazione che incide sulla sagoma (derivante dalla demolizione della scala esterna. In assenza di questa demolizione, si sarebbe potuto spuntare “… che non incidono sulla sagoma” (DUA + A0 + A1 + A2)
    • La pratica potrà generare ulteriori moduli in funzione della localizzazione dell’intervento e della compilazione del tecnico relativamente all’eventuale vincolistica presente. 

    Il dubbio per l’allaccio dell’impianto fotovoltaico non sussiste perchè l’immobile (si presuppone sia) già accatastato; la variazione planimetrica potrà essere fatta al termine dei lavori, senza che il temporaneo disallineamento tra l’esistente (cantiere in itinere per le varie opere interne) e la planimetria catastale incida sui tempi di connessione.

    2 – Il secondo quesito riguarda la possibilità di estendere al piano terra gli interventi del Superbonus 90%: la discriminante risiede nella possibilità o non possibilità di poter considerare il piano terra come “riscaldato” anche se a destinazione “non residenziale”.  Dopo la modifica della definizione di “impianto di riscaldamento” avvenuta nel 2020, sappiamo che anche i caminetti  tradizionali possono potenzialmente rientrare nella definizione e pertanto permetterebbero, in linea astratta, di poter considerare alcuni ambienti riscaldati. La normativa non indica la modalità in cui questo può essere fatto, e l’Enea rimanda al tecnico la responsabilità (e le modalità) di dichiarare quali ambienti possono essere dichiarati riscaldati da un caminetto tradizionale. Ciò premesso, non ci sono indicazioni precise e univoche su quando un caminetto possa essere considerato sufficiente per dichiarare, per il caso di specie, il piano terra come “riscaldato” seppur non residenziale. Si rammenta che il presupposto per poter usufruire delle detrazioni fiscali per risparmio energetico (Superbonus) è che l’ambiente sia riscaldato, perchè un ambiente non riscaldato ha consumi pari a zero, (proprio perchè non c’è un impianto che consuma energia per riscaldarlo).  Ciò premesso, il consiglio è di avere un atteggiamento cautelativo, e seppur in presenza di caminetti, se l’ambiente è dichiarato non residenziale, probabilmente potrebbe essere una buona scelta escluderlo dagli interventi di contenimento dei consumi energetici; tuttavia, si rimanda al tecnico la scelta puntuale, non avendo elementi normativi oggettivi per poter fare valutazioni più precise. Si deve pensare che in caso di successivo controllo sia dimostrabile che gli ambienti oggetto di intervento di “risparmio energetico” fossero riscaldati; e in secondo luogo, qualora il tecnico propendesse per procedere comunque all’estensione al piano terra degli interventi, che la sostituzione dell’impianto di riscaldamento dovrà prevedere necessariamente l’eliminazione del generatore antecedente, e quindi non potranno essere mantenuti i caminetti esistenti.

  • Febbraio 2023

1.Trattasi di due unità immobiliari al piano terra, adiacenti, con accessi indipendenti, da due vie (parallele) diverse, singolarmente accatastate, di proprietà di entrambi i coniugi. E’  prevista la fusione e alla fine dei lavori si avrà un unico alloggio, con ingressi da due vie. In quale tipologia di agevolazione si rientra? Condominio minimo (2 UU.II.) o unifamiliare?

(risposta) L’unità finale sarà una sola, pertanto si ritiene non possa essere applicata la normativa del condominio minimo. La breve descrizione di partenza, che non permette di poter dare una risposta esaustiva, fa comunque intendere che, anche qualora non vi fosse la fusione delle unità immobiliari, le due unità di partenza non potrebbero essere comunque considerate un condominio minimo.

2.Si dà il caso di un condominio che abbia alcune unità immobiliari accatastate come unità residenziali (A/3) ma di fatto utilizzate come ufficio. Quando si verifica se sia soddisfatta la condizione del 50% della superficie complessiva destinata ad abitazioni, tali unità devono essere considerate come superficie residenziale (secondo la loro classificazione in catasto) o come superficie non residenziale (secondo il loro uso effettivo e facilmente riscontrabile)?

(risposta) Si ritiene che il reale utilizzo sia sempre quello da considerare; le difformità urbanistiche o catastali, seppur non determinano aprioristicamente e in linea di principio una perdita del contributo statale, tuttavia queste difformità incidono sulle condizioni minime necessarie per poter usufruire o non usufruire del Superbonus; pertanto si consiglia di considerare sempre l’utilizzo reale. Per una linea cautelativa, si consiglia anche di sistemare le difformità in seno all’uso effettivo delle unità, così da avere una pacifica e incontestabile situazione ex ante.

  • Ottobre 2022

Il  dubbio riguarda l’iter per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione di una villa unifamiliare sita nell’agro di ……,  costruita intorno alla fine degli anni ’90.Il progetto prevede la ristrutturazione di un edificio con opere interne e modifiche prospettiche regolarmente autorizzato dal Comune  e un congiunto intervento di efficientamento energetico. Per la realizzazione delle opere il cliente usufruirà del bonus ristrutturazione e del superbonus 110%. Le opere riguarderanno due interventi trainanti: isolamento termico dell’involucro e sostituzione dell’impianto di climatizzazione. Inoltre saranno realizzati i seguenti interventi trainati: sostituzione degli infissi, installazione di un impianto fotovoltaico con batterie di accumulo, posa di un impianto solare termico.Il precedente impianto di climatizzazione a pompa di calore con split datati e poco efficienti, sarà sostituito da un impianto di riscaldamento e raffrescamento a pavimento. Per un corretto funzionamento dell’impianto, sarà necessario installare nel controsoffitto dell’abitazione un sistema di deumidificazione centralizzato.Mi pongo il dubbio se l’impianto di deumidificazione possa o meno rientrare nel superbonus 110% o se sia necessario inserire un sistema a fan coil centralizzato ad integrazione dell’impianto di riscaldamento e raffrescamento a pavimento. Volevo chiederVi quale iter sia corretto.

(risposta) Come citato nell’art.5 dm 6 Agosto 2020 lettera D – II° sono finanziabili al 110%:

  1. smontaggio e dismissione dell’impianto  di  climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera  di tutte  le  apparecchiature  termiche,   meccaniche,   elettriche   ed elettroniche, delle opere idrauliche  e  murarie necessarie  per  la sostituzione,  a  regola  d’arte,  di  impianti  di   climatizzazione invernale con impianti di cui all’art. 2, comma 1, lettera  e).  Se si considera che l’impianto di deumidificazione sia funzionale e organicamente facente parte l’impianto di riscaldamento ed eventualmente raffrescamento a pavimento, ritengo che sia includibile nel finanziamento al 110% nella sua integrità , considerando ovviamente i limiti massimali imposti per la categoria di appartenenza. La soluzione a fancoil sarebbe ugualmente finanziabile ma rappresenterebbe un altro impianto di emissione a sé stante.
  • Settembre 2022

Nei prossimi giorni mi accingerò ad effettuare un primo SAL per lavorazioni di manutenzione straordinaria per un’immobile che godrà delle agevolazioni fiscali al 50%.
Gli accordi del cliente con la banca prevedono poi la cessione del 50% di credito d’imposta all’istituto.
Il decreto antifrode DL 11 Novembre 2021 n. 157 richiede a noi tecnici la asseverazione della congruità dei prezzi per lavorazioni oggetto di detrazione fiscale 50% con successiva cessione del credito, per importo dei lavori superiore ai 10’000 € o in generale per lavori non ricadenti in edilizia libera.
Il quesito nello specifico è:
Per questo particolare tipo di asseverazione è necessaria un’apposita copertura assicurativa o è sufficiente la polizza professionale?
Sono necessari ulteriori particolari adempimenti?

(Risposta) Per i lavori non ricadenti nella disciplina del Superbonus, ma in altre discipline, non sono necessarie polizze professionali a supporto dell’asseverazione di congruità dei prezzi, ma è sufficiente la polizza professionale obbligatoria per esercitare. Non sono necessari ulteriori adempimenti particolari.

Giugno 2022

  • Nel caso di installazione di impianto a pavimento radiante su un solaio confinante con ambiente non riscaldato,  è necessario che il solaio post intervento rispetti i requisiti minimi? e quindi in caso contrario provvedere anche all’isolamento del pavimento? 

(Risposta) Nel caso si intervenga su un elemento specifico, e l’intervento ricade nell’ambito delle ristrutturazioni importanti (primo o secondo livello) o nel caso delle riqualificazioni energetiche, allora è necessario garantire il rispetto dei valori di trasmittanza termica del singolo elemento.
Nel caso di specie, pertanto, sarà necessario garantire i valori prestazionali del solaio nel quale si interviene (limiti di trasmittanza termica, trasmittanza termica periodica, ecc…).
Esistono, tuttavia, delle deroghe.
La prima è prevista dal punto 2) del punto 1.4.3 “Deroghe” dell’Allegato I al Decreto Requisiti, il quale recita
In caso di interventi di riqualificazione energetica dell’involucro opaco che prevedano l’isolamento termico dall’interno o l’isolamento termico in intercapedine, indipendentemente dall’entità della superficie coinvolta, i valori delle trasmittanze di cui alle tabelle da 1 a 4 dell’Appendice B, sono incrementati del 30%.
Pertanto sarà possibile prevedere la coibentazione della struttura, il cui valore può essere comunque superiore del 30% ai limiti imposti dalle tabelle.
Il Legislatore ha previsto, proprio in merito ai sistemi radianti a pavimento, la possibilità di derogare le altezze minime previste dal DM 05/07/1975, noto come DM Sanità; al punto 4 del paragrafo 2.3 del medesimo Allegato I di cui sopra, troviamo
Negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti, o a riqualificazioni energetiche come definite all’articolo 2, comma 1, lettere l-vicies ter), e l-vicies quater), del decreto legislativo, con le precisazioni di cui ai paragrafi 1.3 e 1.4 del presente Allegato, nel caso di installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento o a soffitto e nel caso di intervento di isolamento dall’interno, le altezze minime dei locali di abitazione previste al primo e al secondo comma, del decreto ministeriale 5 luglio 1975, possono essere derogate, fino a un massimo di 10 centimetri.
Ultima deroga, è quella prevista dallo schema di relazione approvato con il Decreto interministeriale 26 giugno 2015 “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici”, nel cui schema di relazione riportato nell’allegato 1 al capitolo 7 si conferma la possibilità della deroga specifica per impossibilità tecniche:
7. ELEMENTI SPECIFICI CHE MOTIVANO EVENTUALI DEROGHE A NORME FISSATE DALLA NORMATIVA VIGENTE
Nei casi in cui la normativa vigente consente di derogare ad obblighi generalmente validi, in questa sezione vanno adeguatamente illustrati i motivi che giustificano la deroga nel caso specifico
“.
Quest’ultima sarà da utilizzare, a titolo meramente esemplificativo, sia per specificare in relazione l’eventuale deroga prevista dal punto 4 del paragrafo 2.3 dell’Allegato I sopra indicato sull’altezza minima interna nel caso di realizzazione di pavimenti radianti, sia nello specificare l’impossibilità tecnica nel raggiungere i valori imposti dalle tabelle, nel caso in cui, anche con la deroga del punto 4 del paragrafo 2.3, non sia possibile rispettare i limiti normativi imposti senza garantire il rispetto delle altre normative vigenti (come ad esempio l’altezza minima, oltra la deroga di cui sopra).

Quesito successivo alla risposta di cui sopra:

L’immobile oggetto dell’intervento, regolarmente autorizzato in sanatoria, presenta un altezza utile interna di ml 2,90 in alcuni ambienti primari e di ml 2,65 in altri, pertanto non ci sarebbero impedimenti a rispettare sia l’altezza minima che i requisiti di isolamento termico in una parte dell’abitazione, per la quale non sarebbe dunque motivabile una deroga, mentre risulta impossibile, anche ricorrendo alle deroghe citate nella risposta, ottenere lo stesso risultato negli ambienti più bassi, se non modificando l’altezza attraverso un intervento  di demolizione e ricostruzione del solaio sottotetto.
Quesito: tale intervento di demolizione e ricostruzione del solaio sottotetto circoscritto agli ambienti più bassi e finalizzato alla realizzazione di un impianto radiante nel rispetto dei requisiti minimi di isolamento termico e delle altezze minime dei locali abitativi si può considerare un opera complementare quindi ammessa al superbonus? in caso affermativo rientrerebbe tra gli interventi connessi all’isolamento del pavimento o alla sostituzione dell’impianto termico?

(Risposta

Se per ambienti “non primari”, chiamati “altri” nella domanda si intendono gli ambienti quali bagni/disimpegni, allora l’altezza minima da garantire ai fini dell’agibilità è 2.40m in luogo dei 2.70m richiesti, come previsto dal DM Sanità. Questa premessa è necessaria per rispondere alla domanda; tutte le opere connesse alla realizzazione dell’intervento (e al rispetto di tutte le normative di settore coinvolte) sono ammissibili alle spese da portare in detrazione. La parola “connesse” indicata dall’AdE nella sua guida, in una lettura cautelativa degli interventi, si può tradurre in “necessarie”. Da qui, la risposta: se l’opera è necessaria, è certamente detraibile; se l’opera è connessa ma non necessaria, dovrebbe essere comunque detraibile (purtroppo le indicazioni dell’AdE non sono mai precise e puntuali nelle risposte).

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  • Si chiede  un’indicazione inerente all’inserimento dei dati richiesti in fase di asseverazione tramite il portale ENEA. Il quesito specifico riguarda il valore espresso in metri quadri che indica la superficie delle pareti verticali su cui si realizza l’isolamento. Per tale valore sono in possesso di più indicazioni:1) il valore estratto dal software di calcolo energetico, che ragiona sottraendo la superficie delle aperture finestrate;2) il valore del computo metrico, calcolato secondo la logica del vuoto per pieno per tutte le aperture di ampiezza minore di 4mq, oltre all’aggiunta di una percentuale per lo sfrido;3) il valore desumibile dagli elaborati grafici in scala consegnati in presso l’Ufficio Tecnico comunale.Posto che:- i valori di cui al punto 1) sono estrapolati da un apposita funzione del software e non sono esplicitati in nessun elaborato da consegnare;

    – i valori di cui al punto 2) sono oggetto di asseverazione in quanto allegati sul portale ENEA;

    – i valori di cui al punto 3) sono strumento di eventuali controlli da parte degli enti preposti;

    secondo il vostro studio dell’argomento, quale delle tre opzioni risulta più corretta in fase di asseverazione?

    (Risposta) Il valore corretto relativo alle superfici opache (verticali o orizzontali) è quello del computo metrico che dovrebbe corrispondere a quello che è stato effettivamente realizzato. L’unico aspetto da tenere in considerazione è che la superficie opaca disperdente totale è desunta dal software di calcolo e precaricata in fase di creazione dell’asseverazione sul sito enea, pertanto solo nella particolare ipotesi in cui si coibenta il 100% delle superfici opache disperdenti, la superficie da inserire nelle singole categorie (verticali, orizzontali, pavimenti, ecc…) sarà quella estratta dal software (diversamente si avrebbe una superficie opaca oggetto di coibentazione maggiore di quella disperdente dichiarata).

Maggio 2022

  • Ristrutturazione (bonus 50%) con cessione del credito per la quale va effettuata l’asseverazione prezzi. L’importo totale dei lavori è 160.000€, ma il massimo asseverabile per unità immobiliare è di 96.000€. La domanda è: il computo allegato all’asseverazione deve contenere tutte le lavorazioni che verranno eseguite durante la ristrutturazione, e quindi indicativamente coprire il 70% di ognuna di queste (sempre che rientrino all’interno dei prezzari ovviamente) fino ad arrivare ad importo asseverabile di 96.000€? Oppure si può asseverare un computo costituito solo da alcune voci fino ad arrivare appunto a 96.000€ e quindi non includerle tutte?

(Risposta) L’asseverazione di congruità delle spese, per la quale è necessario redigere un computo metrico, è necessaria per tutte le spese che beneficiano di contributi fiscali. Si ritiene, pertanto, che il computo possa (e non debba) contenere solo le spese che beneficiano del contributo fiscale. Tuttavia, non si ritiene errata nemmeno la modalità di un computo metrico totale (160 mila euro nel caso di specie), la cui spesa ammessa rimane comunque nel limite di 96 mila euro. In ultimo, poiché la norma richiede la congruità delle spese solo per quelle che beneficiano del contributo fiscale, si consiglia di redigere un computo metrico solo per le spese da portare in detrazione, e uno per le spese eccedenti (o anche un computo metrico unico suddiviso per capitoli/categorie, che rappresentano le spese detraibili e non detraibili). Si rammenta che per il bonus ristrutturazione, l’asseverazione di congruità delle spese è necessaria per gli interventi che godono dello “sconto in fattura” o della “cessione del credito”; qualora il committente intenda fruire, invece, della detrazione fiscale dell’imposta IRPEF, non è richiesta la congruità delle spese sostenute.

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  •  Secondo la normativa, il computo deve essere stilato attraverso le voci di prezzario (Regionale, DEI, ecc.) in modo da definire quali siano i costi massimi ammissibili per le lavorazioni. Ma nel momento in cui la quotazione reale per effettuare una determinata lavorazione risulta inferiore (ad esempio a seguito di sconto dell’impresa esecutrice) come ci si deve comportare? Nel momento in cui il portale ENEA  impone che le fatture emesse abbiano un importo uguale al costo derivato dal computo, questo deve essere impostato sui preventivi reali di imprese e forniture? o deve mantenere gli importi del prezzario? E’ ovvio che definendo un importo complessivo dei lavori “da prezziario” si avrà una discrepanza con il costo effettivo dei lavori realizzati.

(Risposta) Enea non impone che il computo metrico sia uguale alla spesa sostenuta. Enea richiede il computo metrico al fine di verificare che le spese sostenute e indicate in asseverazione siano uguali o inferiori a quelle del computo, così da poterle considerare congrue. Si ritiene che nell’asseverazione sia necessario indicare le spese realmente sostenute, e che il computo metrico mantenga i costi previsti dai prezzari citati, anche se il totale del computo metrico supera la spesa sostenuta.

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  • Sostituzione degli infissi di una villa unifamiliare sita in agro, costruita intorno alla fine degli anni ’90. Il progetto prevede la ristrutturazione di un edificio con opere interne e modifiche prospettiche regolarmente autorizzato dal Comune  e un congiunto intervento di efficientamento energetico. Per la realizzazione delle opere il cliente usufruirà del bonus ristrutturazione e del superbonus 110%. Le opere riguarderanno due interventi trainanti: isolamento termico dell’involucro e sostituzione dell’impianto di climatizzazione. Inoltre saranno realizzati i seguenti interventi trainati: sostituzione degli infissi, installazione di un impianto fotovoltaico con batterie di accumulo, posa di un impianto solare termico. Gli infissi attualmente esistenti saranno sostituiti con altri di differente quantità, posizione e dimensione, mantenendo una superficie totale degli infissi ex post minore o uguale di quella ex ante. Con riferimento alla risposta dell’Agenzia delle Entrate a un quesito di un cittadino, la n° 524/2021, si ritiene che l’intervento rientri nei requisiti per poter utilizzare il Superbonus. Di seguito si cita un estratto della risposta dell’Agenzia delle Entrate: “Relativamente alla fattispecie rappresentata, l’istante riferisce che, nell’ambito di una ristrutturazione di un immobile residenziale unifamiliare, verranno eseguite sia opere strutturali, comprensive di opere edili di ridistribuzione degli spazi interni, sia di riqualificazione energetica, quali un nuovo impianto di riscaldamento in pompa di Calore e la coibentazione orizzontale e verticale dell’edificio. Al riguardo si premette che, fermo restando che la qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune, o altro ente territoriale competente in tema di classificazioni urbanistiche, è necessario che gli interventi edilizi da eseguire siano inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 380 del 2001 (TU dell’Edilizia) e che dal titolo amministrativo autorizzativo risulti che non si tratta di un intervento di nuova costruzione. Relativamente al quesito, concernente la possibilità di ammettere al Superbonus nuovi serramenti che hanno una diversa geometria rispetto a quelli esistenti, sentito il Ministero dello sviluppo economico, si ritiene che nella disciplina del Superbonus, gli interventi su serramenti e infissi possono essere esclusivamente “trainati” ai sensi del citato articolo 119, comma 2 del decreto Rilancio. Come nell’Ecobonus, l’intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione. Ciò considerato, per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione è possibile fruire dell’Ecobonus anche nell’ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi a condizione che la superficie “totale” degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante. Ciò a garanzia del principio di risparmio energetico.” Il principale dubbio per una corretta impostazione della pratica del Superbonus 110%, è dato dal fatto che sul portale dell’ENEA, quando si compilano i dati dei singoli infissi da sostituire, c’è la possibilità di inserire una sola misura in metri quadri, senza poter raffrontare l’intervento ex ante ed ex post. Non trovando un riferimento normativo esaustivo, il progettista opta  per l’inserimento sul portale dell’ENEA delle superfici dei singoli infissi ex post e, in fase di verifica e controllo dei requisiti, dimostrare tramite i grafici di progetto la condizione per cui la superficie totale degli infissi ex post risulti minore o uguale di quella ex ante. Il quesito posto é la conferma che l’iter descritto sia corretto.

(Risposta) La nota 524/2021 dell’AdE conferma la possibilità di portare in detrazione la spesa sostenuta per gli infissi, anche nei lavori che prevedono la modifica degli stessi, di cambio di forma geometrica, di posizione, e di dimensione, a condizione che la superficie totale ex post sia uguale o inferiore alla superficie totale ex ante. Ad oggi non esistono indicazioni operative ufficiali da seguire, pertanto si ritiene  che la modalità proposta possa ritenersi corretta.

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della provincia di Sassari